L’immigrazione non autorizzata in Europa con le sue dinamiche spinge i rifugiati ad affidare il loro destino ai trafficanti di esseri umani. Le persone che fuggono dal Paese d’origine per timore di persecuzioni si fondono nella fiumana dei migranti che espatriano in cerca di lavoro, per una migliore istruzione, per ricongiungersi con i familiari, o per altri motivi ancora. E’ quindi necessario a questo punto sottolineare la differenza tra migranti e rifugiati.
Migrante è il termine generico che indica chi sceglie di lasciare il proprio Paese per stabilirsi, temporaneamente o permanentemente, in un altro Stato. Tale decisione ha carattere volontario, anche se spesso dipende da ragioni economiche, avviene cioè quando una persona cerca in un altro Paese un lavoro e migliori condizioni economiche per vivere o sopravvivere.
Rifugiato è colui che è costretto a lasciare il proprio Paese a causa di una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche (Convenzione di Ginevra del 1951). A differenza del migrante, egli non ha scelta: non può tornate nel proprio Paese d’origine se non a scapito della propria sicurezza e incolumità. Molti Stati hanno adottato leggi e politiche specifiche in materia d’immigrazione, in base alle quali gli immigrati sono ammessi attraverso tre “canali” diversi: per il ricongiungimento familiare; per finalità riguardanti l’occupazione, l’istruzione o gli investimenti; per motivi umanitari. Se queste categorie sono chiaramente distinte sulla carta, in realtà le delimitazioni sono tutt’altro che chiare, e le interrelazioni molteplici. Nell’esercizio del loro diritto sovrano, difeso a spada tratta, di decidere chi può o non può entrare nel loro territorio, gli Stati moderni sono chiamati ogni giorno a pronunciare simili giudizi. L’unica parte del flusso migratorio sulla quale i governi hanno rinunciato a parte della loro discrezionalità è quella umanitaria, in quanto le parti firmatarie della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, e/o del Protocollo aggiuntivo del 1967, s’impegnano a non rimandare i rifugiati in un Paese in cui rischiano di subire persecuzioni. Nei Paesi industrializzati, la pressione esercitata sul regime dell’asilo è aumentata man mano che alcuni di loro limitavano o chiudevano completamente gli altri canali di immigrazione legale. Gli Stati europei, per esempio, hanno praticamente posto fine ai regimi ufficiali d’immigrazione a scopo di lavoro, malgrado un netto calo della forza lavoro nata in quei Paesi. I tentativi fatti dai non rifugiati per utilizzare il canale dell’asilo per metter piede legalmente nei Paesi industrializzati sono un fatto reale, ma spesso esagerato. In termini storici, l’interesse per la regolamentazione dell’immigrazione costituisce uno sviluppo relativamente recente. Tranne per alcuni Paesi come il Giappone, fino grosso modo alla prima guerra mondiale, gli Stati non ponevano veri limiti al movimento delle persone attraverso le frontiere. I primi tentativi di regolamentazione dei movimenti in Europa avevano lo scopo di impedire le partenze, soprattutto di persone robuste e con particolari competenze. Nel corso dell’ultimo decennio, molti Paesi hanno registrato un aumento della pressione immigratoria, anche a causa dei progressi tecnologici che hanno facilitato i viaggi. La xenofobia che si diffonde in alcune regioni, nonché il timore per gli Stati di perdere il controllo sull’ingresso nel proprio territorio, li hanno portati ad adottare provvedimenti sempre più rigorosi per impedire l’immigrazione non autorizzata. Ciò è avvenuto non solo in Europa e nel Nord-America: ma in ogni Paese che abbia prosperato più di quelli circostanti si è reso conto che una conseguenza del successo è l’incremento della pressione immigratoria. Nessun Paese è ancora riuscito ad elaborare una strategia deterrente per gli immigrati privi di documenti, che distingua in modo giusto ed efficace fra quelli che hanno un fondato timore di persecuzione e quelli che hanno motivazioni economiche o d’altro genere per chiedere l’ammissione. Le stesse misure che rendono difficile per un migrante non autorizzato l’accesso al mercato del lavoro, rendono difficile per un rifugiato l’accesso al territorio di un potenziale Paese d’asilo e alle procedure per la concessione dell’asilo stesso. Molte volte i rifugiati per aggirare i notevoli ostacoli- materiali o amministrativi- che li separano dalla sicurezza ricorrono ai servizi, irti di pericoli e particolarmente onerosi, dei trafficanti di esseri umani.

