Con l’ultimo decreto sicurezza arriva il fermo preventivo di 12 ore senza passaggio davanti a un giudice. Nessuna commissione di reato, nessun controllo della Magistratura: solo discrezionalità di polizia. Il settimo decreto in materia spinge ancora più a fondo verso l’esecutivo forte.
Fermo preventivo di 12 ore senza giudice
Nell’ultimo decreto sicurezza emanato ieri dal CDM è stato introdotto nel nostro sistema normativo il fermo preventivo di 12 ore nei confronti di liberi cittadini, per potenziali motivi di ordine pubblico fuori da commissione di reati o da ipotesi di indagini in atto, e soprattutto fuori da ogni autorizzazione, impulso o controllo da parte della Magistratura.
Il governo di destra, perfettamente in linea con l’impostazione costituzionale trumpiana, ha compiuto un altro passo pesantissimo verso l’ulteriore esecutivizzazione autoritaria del nostro sistema costituzionale.
Cosa altro deve accadere di più, dopo i suoi 6 precedenti decreti sicurezza, compreso quello contenente l’art. 31 bis, e dopo tutte le nuove normative anti movimenti ed anti conflittualità sociale in essi specificamente contenute. Siamo giunti oltre ogni limite di possibile tolleranza.
Il fermo preventivo di 12 ore per motivi ipotetici di sicurezza avviene senza obbligo di presentazione della questione al Magistrato di sorveglianza, con obbligo di presentazione del fermato solamente per ottenere il suo prolungamento al termine delle 12 ore preventive originarie.
Continua il disegno perseguito con la riforma costituzionalmente distruttiva della Magistratura, fortunatamente bocciata al referendum, della assegnazione alle forze dell’ordine di poteri discrezionali autonomi in tema di gestione dell’ordine pubblico e di regolazione delle libertà individuali.
Il fermo di sicurezza discrezionale di polizia è una misura gravissima, che a questo punto speriamo solamente che ancora una volta possa essere fatta a pezzi dall’ufficio del massimario della Cassazione, come è già avvenuto con il decreto sicurezza.
Ma è evidente a tutti che un sistema costituzionale ancora democratico non può riporre a lungo tutte le sue carte difensive su interventi a posteriori di natura interpretativa compiuti dalla Cassazione, in un sistema giudiziale peraltro non fondato sulla vincolatività dei precedenti, quantomeno fino alle pronunce delle Sezioni Unite Penali che sul “punto di diritto” riescono ad esercitare quantomeno una più rilevante capacità di condizionamento dei magistrati giudicanti.
Non è possibile neppure attendere la reintegrazione della Carta Costituzionale fino ad auspicabili giudizi di incostituzionalità da assumere in via incidentale, comunque ottenibili dopo almeno tre anni dall’introduzione di normative, da subito gravemente lesive dei diritti.
Questo governo pone ormai un serio problema di tenuta costituzionale nella sua gestione dei diritti di libertà dei cittadini, e di gestione dell’ordine pubblico e sociale fuori dai limiti di garanzia collettiva definiti dalla Costituzione.
Siamo ampiamente entro le ipotesi in cui l’esercizio di un Diritto di Resistenza Collettivo a tutela del nostro impianto costituzionale sostanziale diviene assolutamente legittimo.
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