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La Corte internazionale ordina a Israele di “prevenire possibili atti genocidari” a Gaza

Riportiamo la traduzione dell'ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia a cura del prof. Fabio De Leonardis

Gaetano C by Gaetano C
Gennaio 27, 2024
in Politica, Primo Piano
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La Corte internazionale ordina a Israele di “prevenire possibili atti genocidari” a Gaza
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                                                                                    traduzione dell’ordinanza della Corte Internazionale di Giustizia a cura del prof. Fabio De Leonardis

Applicazione della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio nella Striscia di Gaza (Sudafrica contro Israele)

Richiesta di indicazione di misure provvisorie

La Corte comincia con il ricordare che, il 29 dicembre 2023,il Sudafrica ha presentato all’Ufficio del Registro della Corte una Istanza di istituzione di un procedimento contro Israele riguardo a presunte violazioni della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio (d’ora in avanti “Convenzione sul Genocidio” o “Convenzione”). L’Istanza conteneva una Richiesta di indicare delle misure provvisorie, tramite le quali il Sudafrica, “chiede alla Corte, in attesa che la Corte prenda una decisione in merito e come questione di estrema urgenza,  di indicare le seguenti misure provvisorie relative al Popolo Palestinese come gruppo protetto dalla Convenzione sul Genocidio”:

 

  • Lo Stato di Israele dovrà sospendere immediatamente le sue operazioni militari a Gaza e contro Gaza.
  • Lo Stato di Israele dovrà far sì che qualsiasi unità militare regolare o irregolare sia da esso diretta, sostenuta o influenzata, così come qualsiasi organizzazione o persona sia ad esso soggetta o sotto il suo controllo, la sua direzione o la sua influenza, non porti avanti le operazioni militari di cui al punto (1).
  • Relativamente al Popolo Palestinese la Repubblica del Sudafrica e lo Stato di Israele dovranno entrambi,in ottemperanza ai loro obblighi secondo la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio,prendere tutte le ragionevoli misure in loro potere per prevenire il genocidio.
  • Relativamente al Popolo Palestinese in quanto gruppo protetto dalla Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio, lo Stato di Israele dovrà,in ottemperanza ai suoi obblighi secondo la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio, desistere dal commettere qualsiasi atto rientri nell’ambito dell’Articolo II della Convenzione, e in particolare: a) uccidere membri del gruppo; b) causare seri danni fisici e mentali ai membri del gruppo; c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita mirate a causarne la distruzione fisica in tutto o in parte; e 2) (d) imporre misure miranti a impedire le nascite all’interno del gruppo.
  • Relativamente ai palestinesi, lo Stato di Israele dovrà, nell’attuare quanto detto nel punto 4) (c) desistere da, e prendere tutte le sue misure in suo potere, compreso l’annullamento di ordini attinenti, di restrizioni e/o divieti per impedire: a) l’espulsione e la rimozione forzata dalle loro case; b) la privazione di i) accesso a cibo ed acqua adeguati; ii) l’accesso all’assistenza umanitaria, ivi compreso l’accesso a carburante, rifugio, vestiario, igiene e sanità adeguati; iii) forniture e assistenza medica; e c) la distruzione della vita dei palestinesi a Gaza.
  • Relativamente ai palestinesi, lo Stato di Israele dovrà far sì che il suo esercito, così come qualsiasi unità armata irregolare o singoli individui che siano da esso diretti, sostenuti o influenzati in qualche altro modo, non commettano alcuno degli atti descritti ai punti 4) e 5), o siano coinvolti nell’incitare pubblicamente e direttamente al genocidio, cospirino per mettere in atto un genocidio, tentino di mettere in atto un genocidio o siano complici nella sua attuazione, e nella misura in cui lo dovessero fare, che siano prese delle misure per punire queste persone in ottemperanza agli Articoli I, II, III e IV della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio.
  • Lo Stato di Israele dovrà prendere misure efficaci per impedire la distruzione e assicurare la conservazione delle prove relative ai presunti atti rientranti nell’ambito dell’Articolo II della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio; a tal fine, lo Stato di Israele non dovrà negare o limitare l’accesso alle missioni incaricate di stabilire i fatti, ai mandati internazionali e ad altri enti inviati a Gaza per accertarsi a che dette prove vengano preservate e conservate.
  • Lo Stato di Israele dovrà presentare un rapporto alla Corte su tutte le misure prese per dare attuazione a questa Ingiunzione entro una settimana a partire dalla data della presente, e successivamente, ad intervalli regolari su ordine dalla Corte, fino a che non sia stata presa una decisione definitiva sul caso presentato alla Corte.
  • Lo Stato di Israele si asterrà da qualsiasi azione e farà sì che nessuna azione venga intrapresa che possa aggravare o estendere la vertenza presentata alla Corte o renderla più difficile da dirimere.

 

[…]

 

  1. Conclusioni e misure da adottare (paragrafi 75-84)

 

  • La Corte conclude, sulla base delle suddette considerazioni, che siano in essere le condizioni che esigono dal suo Statuto l’indicazione di misure provvisorie. È quindi necessario, in attesa di una decisione conclusiva, indicare alcune misure al fine di proteggere i diritti rivendicati dal Sudafrica che la Corte ritiene plausibili. Nel caso in discussione, avendo valutato i termini delle misure provvisorie richieste dal Sudafrica e le circostanze del caso, la Corte ritiene che le misure da indicare non debbano necessariamente essere identiche a quelle richieste. La Corte ritiene che riguardo ai palestinesi di Gaza, in relazione alla situazione descritta in precedenza, Israele debba, in ottemperanza alla Convenzione sul Genocidio, prendere tutte le misure in suo potere per impedire che venga commesso qualsiasi atto che rientri nell’ambito dell’Articolo II di questa Convenzione, e in particolare: a) uccidere membri del gruppo; b) causare seri danni fisici e mentali ai membri del gruppo; c) infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita mirate a causarne la distruzione fisica in tutto o in parte; e 2) (d) imporre misure miranti a impedire le nascite all’interno del gruppo. La Corte ricorda che detti atti rientrano nell’ambito dell’Articolo II della Convenzione quando sono commessi con l’intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo come tale. La Corte inoltre ritiene che Israele debba far sì con effetto immediato che le sue forze armate non compiano alcuno degli atti testé descritti.La Corte è anche dell’opinione che Israele debba prendere tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l’incitazione pubblica e diretta a commettere un genocidio nei confronti dei palestinesi nella Striscia di Gaza. La Corte inoltre ritiene che Israele debba prendere misure immediate ed efficaci per permettere la fornitura di servizi fondamentali e urgentemente necessari di assistenza umanitaria per fare fronte alle avverse condizioni di vita affrontate dai palestinesi nella Striscia di Gaza. Israele deve anche prendere misure efficaci per prevenire la distruzione e assicurare la preservazione delle prove relative ai presunti atti che rientrerebbero nell’ambito degli Articoli II e III della Convenzione sul Genocidio ai danni dei palestinesi nella Striscia di Gaza. Infine,alla luce delle misure provvisorie specifiche che ha deciso di indicare, la Corte ritiene che Israele debba, entro un mese a partire dalla data della presente Ingiunzione, inviare un rapporto alla Corte su tutte le misure prese per mettere in atto questa Ingiunzione. Il rapporto così fornito sarà successivamente trasmesso al Sudafrica, cui sarà data l’opportunità di presentare alla Corte i suoi commenti a riguardo. La Corte ritiene necessario sottolineare che tutte le parti in conflitto nella Striscia di Gaza sono vincolate dal diritto internazionale umanitario. Essa è profondamente preoccupata per la sorte degli ostaggi rapiti nel corso dell’attacco a Israele compiuto il 7 ottobre 2023 e trattenuti da allora da Hamas e da altri gruppi armati, e ne chiede il rilascio immediato e incondizionato.
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Comments 1

  1. Sebastiano Comis says:
    3 anni ago

    Le misure provvisorie da un lato impongono a Israele di far sì che le sue forze armate non compiano nessuna delle azioni descritte nei punti a) b) c) con intento genocidiario, di impedire l’incitazione pubblica e diretta a commettere genocidio e di prendere le misure necessarie per permettere la fornitura di servizi necessari e urgenti alla popolazione di Gaza. Israele non ha fatto niente di quanto richiesto dalla Corte. Aspettiamo di vedere cosa scriverà fra 10 giorni nel suo rapporto, ammesso che lo presenti. Ma chi conosce la situazione e abbia un minimo di onestà intellettuale sa che il tentativo di distruggere Gaza riducendola a un campo profughi senza mezzi di sussistenza – niente commercio, niente agricoltura se non di autoconsumo, niente pesca – risale al blocco del 2006. Negli ultimi 4 mesi Israele, dopo la libertà ha tolto ai palestinesi di Gaza anche le case. Per quanto possono resistere due milioni di persone in queste condizioni? L’esperimento sociale è in corso, registriamo scrupolosamente i dati.

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